Esercizio abusivo della professione

abusivismo psicologico

L’esercizio abusivo della professione di psicologo sta diventando un fenomeno sempre più diffuso negli ultimi anni. È’ un fenomeno pericoloso perché può aggravare ulteriormente la condizione di persone che con fiducia si affidano allo psicologo in un momento di particolare fragilità. È’ fondamentale perciò assicurarsi che il professionista a cui ci si rivolge abbia le qualifiche necessarie e riconosciute.

Solo lo psicologo, lo psicoterapeuta e lo psichiatra sono autorizzati a prendersi cura della sofferenza psichica!

Chiunque operi professionalmente in ambito psicologico, che non sia iscritto all’Ordine degli Psicologi, commette esercizio abusivo della professione, reato che è perseguito penalmente ai sensi dell’art. 384 del Codice Penale.

È un atto di civiltà segnalare i soggetti che svolgono la professione senza autorizzazione. Non sono autorizzati a svolgere diagnosi, sostegno psicologico, riabilitazione o terapia, quei soggetti che presentano titoli non regolamentati, come ad esempio counselor, coach, pedagogisti clinici, naturopati o parapsicologi.

L’assenza di percorsi formativi definiti per legge non pone chiari limiti al loro operato, che può sconfinare in ambiti dei quali non hanno adeguate competenze. Inoltre, non avendo gli strumenti per effettuare una diagnosi psicologica non sono in grado di identificare e trattare un disturbo psicologico, con il rischio di sottovalutare il problema o peggiorare la condizione psicologica della persona.

Verifica a questo link la regolarità del professionista a cui ti stai rivolgendo.

Qualora un soggetto venga a conoscenza di un caso di presunto abuso della professione o usurpazione del titolo, dovrà segnalare la condotta sospetta alle Autorità competenti mediante denuncia. La denuncia va depositata a mano o presso la Cancelleria della Procura o presso un qualsiasi ufficio di Polizia Giudiziaria (Carabinieri o Polizia di Stato) che sono tenuti non solo a riceverla, ma anche a disporre subito gli opportuni accertamenti.

La suddetta denuncia – querela dovrà contenere:

  • l’indicazione delle generalità del denunciante, del suo domicilio e recapiti telefonici;
  • l’esposizione dettagliata in forma chiara e precisa dei fatti;
  • l’indicazione delle generalità della persona denunciata;
  • l’indicazione dell’ipotesi di reato a cui è riconducibile la fattispecie, nonché dell’articolo del codice penale (dell’art. 384 del CP);
  • se i fatti sono ancora in atto si consiglia di avanzare istanza affinché gli organi di indirizzo si attivino per impedire che il reato segnalato possa essere portato ad ulteriori conseguenze;
  • l’indicazione, se presenti, di testimoni, di cui dovranno essere indicate le generalità ed i fatti su cui possono testimoniare;
  • la richiesta che il soggetto venga perseguito e punito ai sensi di legge per il fatto commesso.

Inoltre, potranno essere allegati eventuali documenti a sostegno dei fatti denunciati (copia fatture, biglietto da visita, ecc).

Nella denuncia – querela potrà essere inserita l’istanza di essere informati presso il proprio domicilio della richiesta di archiviazione eventualmente presentata dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 408 c.p.p.

Le segnalazioni relative a fattispecie di presunto esercizio della professione od usurpazione del titolo che perverranno all’Ufficio Tutela saranno trasmesse alle Autorità Giudiziarie competenti.